Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.
Poteri del ministro di grazia e giustizia
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Vassalli, Ministro di grazia e giustizia
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Visto, Il Ministro di grazia e giustizia Vassalli
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Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia
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4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2
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Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero
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Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno
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2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.
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3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
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2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
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4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.
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1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure
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2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.
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3. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
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2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello.
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4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
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5. Il ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e
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1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti
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5. Il ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne
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3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che
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3. Il ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il
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4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
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2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato
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2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è
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3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione
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1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il ministro di grazia e giustizia
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2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai
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, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto
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1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il ministro di grazia e giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle
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2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che
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1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ministro di grazia e giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una
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ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia.
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comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia, il quale provvede all'inoltro
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1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del
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4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per
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tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia.
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ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
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1. Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività
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2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre
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1. Quando riceve da uno stato estero una domanda di estradizione, il ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati
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4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la
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, il ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della
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2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro
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5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro di grazia
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concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale
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deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al
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3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia cautelare
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1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta
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1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria appositamente delegato, può ottenere dall'autorità
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1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della